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Risoluzione del Contratto per Eccessiva Onerosità Sopravvenuta causa COVID

Un importante successo per lo Studio Legale Vassallo presso il Tribunale di Avellino!

Con interessante ordinanza (R.G. 4076/2020 – rep. n. 1542/2021), emessa a seguito di giudizio ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Di Matteo, ha accolto la domanda di una società, rappresentata dallo Studio Legale Vassallo, avente ad oggetto la restituzione di importi, pari ad oltre € 35.000,00, che la stessa aveva provveduto a versare in favore di un’altra società, a titolo di acconto per delle opere da eseguirsi nel marzo 2020 che, poi, a causa della nota emergenza “Covid19”, non venivano di fatto mai realizzate.

Il Tribunale, pertanto, ha ordinato alla società appaltatrice la restituzione di tali importi in forza di una eccessiva onerosità sopravvenuta che ha consentito di dichiarare risolto il contratto in essere che, tra l’altro, non aveva avuto alcun principio di esecuzione.

Il Giudice Irpino, inoltre, ha evidenziato che il D.L. 27.03.2020, n. 18, cd. CuraItalia, all’art. 91 abbia tipizzato una ipotesi di inadempimento incolpevole da emergenza coronavirus, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore.

In allegato l’ordinanza integrale.

Risoluzione del Contratto per Eccessiva Onerosità Sopravvenuta causa COVID
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