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Sul sul vizio di “vocatio in ius”

Interessante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno, emessa in un procedimento che ha visto una società, Cliente dello Studio, ottenere la conferma della sentenza che, in primo grado, aveva visto l’accoglimento integrale dell’azione revocatoria proposta.

L’Appellante aveva, preliminarmente, eccepito di non aver ricevuto correttamente la notifica dell’atto introduttivo di primo grado e, in particolare, della parte relativa alla data di udienza e, pertanto, chiedeva la nullità della sentenza: nel caso di specie, viceversa, la Corte di Appello di Salerno, aderendo alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che “la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2021, n. 709)”.
Costituisce, quindi, ius receptum che l’errata indicazione della data dell’udienza di comparizione non integra un’ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l’errore sia riconoscibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto dell’esatta data dell’udienza predetta, potendosi attivarsi in tal senso secondo buona fede (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/05/2006, n. 11780; Cassazione civile, sez. II, 30/03/2006, n. 7523; Cassazione civile, sez. II, 27/08/2002, n. 12546): nel caso di specie, il Collegio ha sanzionato il convenuto che era già era a conoscenza della pendenza del giudizio, per aver ricevuto precedenti notifiche di udienze successivamente rinviato e, pertanto, era rimesto colpevolmente inerte atteso che non si era attivato per conoscere l’effettiva data di udienza.

Sul sul vizio di “vocatio in ius”
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