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Sulla Risoluzione del Contratto di Appalto durante il periodo COVID

Lo Studio Legale Vassallo ottiene un importante successo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in primo grado, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto durante il periodo covid, per l’impossibilità di svolgimento delle attività.

In particolare, con sentenza n. 3160/2026 pubblicata il il 27/04/2026 nel procedimento civile RG n. 3445/2021 (Giudice Relatore dott.ssa Limongelli – Presidente dott.ssa D’Ambrosio), la settima sezione civile della Corte di Appello di Napoli, nella parte motiva, dichiarava che “il Tribunale ha correttamente desunto dalla documentazione versata in atti e applicando il ragionamento presuntivo che la sopravvenienza della pandemia abbia determinato una sostanziale alterazione del negozio originariamente stipulato, avente ad oggetto la fornitura di attrezzature, arredi e realizzazione di opere murarie per un locale ristorante“.

Ancora, “risulta evidente che l’entrata in vigore delle misure anti-contagio non abbia consentito alla
xxxxxxxxxxxxxxx (Cliente dello Studio Legale Vassallo) di beneficiare delle utilità in forza delle quali il contratto era stato stipulato, costringendola dapprima ad interrompere i lavori edilizi (Cila presentata il 25.2.2020), in data 9.3.2020 (cfr. comunicazione di fine lavori del 14.10.2020) e in seguito a risolvere consensualmente con il locatore anche il contratto di locazione dell’immobile da destinarsi all’attività ristorativa, in considerazione
delle limitazioni imposte dal Governo allo svolgimento della detta attività
“.

In definitiva, “come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale, deve ritenersi sussistente l’eccessiva
onerosità della prestazione da valutarsi “al momento stabilito per l’adempimento”
poiché le
limitazioni all’esercizio dell’attività commerciale cui erano funzionali gli arredi e le opere per cui è
causa hanno comportato “una notevole alterazione del rapporto originario tra le prestazioni”, esulando
dalla normale alea contrattuale (Cass. 4114/1984). Né risulta che l’odierna appellante convenuta nel giudizio di risoluzione abbia formulato alcuna offerta di riduzione ad equità delle condizioni contrattuali, limitandosi a manifestare l’interesse all’adempimento delle proprie prestazioni, successivamente alla richiesta attorea di restituzione degli acconti del 23.09.2020
“.

In altre parole, l’appaltatore avrebbe potuto evittare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta mediante un’offerta di riduzione ad equità delle condizioni, ma a ciò non ha giammai adempiuto.

Sulla Risoluzione del Contratto di Appalto durante il periodo COVID
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