Importante successo dello Studio Legale in un procedimento di opposizione avverso un’ordinanza – ingiunzione, promosso dinanzi al Tribunale di Salerno, che ha visto l’annullamento di un atto impositivo di importo superiore ad € 40.000,00, emesso per violazione del TULPS.
In particolare, con sentenza n. 3165/2025 (r.g. 828/23), il GOP, dott.ssa Grande, accoglieva l’eccezione promossa da questo Studio Legale, avente ad oggetto la mancata notifica del verbale di contestazione, atto propedeutico alla emissione dell’ordinanza – ingiunzione, in violazione del disposto di cui all’art. 14 l. 689/81.
Sostiene il Giudice: “Da tanto consegue la non correttezza dell’operato dell’Ente opposto, in
quanto non coerente con i principi sanciti dalla Suprema Corte in
materia di notificazione delle sanzioni amministrative, secondo cui
“l’art. 14 della legge n. 689/1981 impone l’obbligo di una distinta ed
autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido. Qualora
non sia possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione
devono essere notificati agli interessati residenti all’estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento, purché la dimora o
il domicilio siano noti all’amministrazione procedente. Il decorso del
termine di cui all’art. 14, comma 2, determina l’estinzione
dell’obbligazione esclusivamente per la persona nei cui confronti è stata
omessa la notificazione nel termine prescritto, ma non produce effetti
estintivi nei confronti degli altri coobbligati in solido che abbiano ricevuto
regolare notifica. La notificazione del verbale di accertamento e
contestazione deve essere effettuata presso le rispettive residenze dei
destinatari, anche quando si tratti del rappresentante legale di una
società. Non è sufficiente la notifica presso la sede legale della società
quando il trasgressore sia il legale rappresentante residente all’estero”
(cfr., in questi termini, Cass. Civ., Sez. II., ordinanza n. 2057/2024).
Nel caso in esame è evidente che il verbale prodromico all’emissione
della successiva Ordinanza Ingiunzione non veniva notificato nei
termini di legge presso le rispettive residenze del destinatario“.
