+39 089863954      Via Piano 5 -  84096  Montecorvino Rovella (SA)      
legale.vassallo@gmail.com

Azione Revocatoria e Doppio Trasferimento del Cespite

Importante successo dello Studio Legale Vassallo dinanzi al Tribunale di Salerno, III sezione civile.

Il Tribunale, Presidente Giorgio Jachia, accoglieva la domanda avanzata da un creditore, patrocinato dallo Studio Legale Vassallo, avente ad oggetto la revocatoria dapprima di un atto di trasferimento con cui il debitore vendeva il cespite ad un terzo, al fine di eludere le ragioni creditorie e, quindi, privarsi di ogni bene (Cass. 13 agosto 2015, n. 16793; 10 giugno 2016, n. 11892; 25 maggio 2017, n. 13172; 12 marzo 2018, n. 5860; Cass., ord., 8/08/2018, n. 20671); quindi, atteso che il cespite di cui sopra veniva, a sua volta, successivamente trasferito, a distanza di pochi giorni, ad un altro dante causa, il Tribunale di Salerno, con un’impeccabile quanto eccellente sentenza, stabiliva il principio per cui, pur dando atto che l’art. 2901 c.c. fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, “nel caso di specie, è dato rinvenire la sussistenza di plurimi indici di malafede da parte del subacquirente, in quanto il prezzo di € 200.000,00 per l’acquisto del villino e del terreno potrebbe apparire ragionevole se non sussistesse la del tutto inusuale circostanza del prevedere da un lato il trasferimento immobiliare immediato e dall’altro il pagamento del prezzo differito di sei mesi. Tale indizio è così grave e preciso da essere considerato da solo del tutto comprovante la malafede del terzo subacquirente; cionondimeno vi è un altro indizio di assoluta e comune malafede alle parti del secondo contratto di compravendita che è il pagamento parziale del prezzo pattuito. Gli immobili in maniera del tutto anomala sono transitati nel patrimonio del subacquirente verso il pagamento di una frazione irrisoria del prezzo. Tale ulteriore elemento, che si precisa essere del tutto concordante con il grave e preciso e sufficiente indizio del trasferimento immobiliare senza prevedere l’immediato pagamento del prezzo, è confessoriamente dichiarato dai convenuti laddove affermano di essere stati pagati dal terzo subacquirente con bonifici, non scrivono nell’atto di costituzione l’importo dei bonifici che è invece di circa € 39.000,00 in luogo di € 200.000,00“.

Indici della malafede del cd. subacquirente sono, pertanto: l’immediatezza del secondo atto di compravendita, il prezzo incongruo con cui il cespite veniva alienato e, infine, il mancato pagamento integrale del prezzo pattuito nel contratto di compravendita.

Vi è più, atteso che il Tribunale di Salerno ha accolto anche la domanda risarcitoria avanzata dallo Studio Legale Vassallo per equivalente, “infatti, (cfr. Tribunale Perugia sez. II, 18/02/2022, n.246) in materia di azione revocatoria fallimentare, oggetto della domanda non è il bene in sé bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori attraverso l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; ne discende, non solo che la condanna al pagamento dell’equivalente monetario può essere pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d’appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell’azione revocatoria stessa“. Pertanto, il Tribunale sanciva, oltre alla revoca dei due atti dispositivi in danno del creditore, anche “il diritto di quest’ultimo verso i primi acquirenti per la restituzione del corrispettivo“.

Azione Revocatoria e Doppio Trasferimento del Cespite
Torna su