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Sull’estensione del giudicato: art. 1306, comma 2, c.c.

Interessante definizione stragiudiziale intrapresa, nell’interesse di un Cliente, dallo Studio Legale Vassallo con l’Avvocatura dello Stato.

Il Cliente si era rivolto allo Studio Legale Vassallo dopo aver ricevuto la notifica di una cartella di pagamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione intimava il pagamento di una ordinanza ingiuntiva ai sensi della L. 689/1981.

Lo Studio Legale spiegava opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo in primis che il Cliente non avesse giammai ricevuto la notifica del decreto sanzionatorio né di qualsivoglia ordinanza ingiunzione, quali atti propedeutici rispetto alla notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, dalla ricostruzione documentale, emergeva che il decreto ministeriale sanzionatorio – per il cui mancato pagamento veniva notificata la cartella impugnata – risultava opposto dal soggetto obbligato in solido con il Cliente (nel procedimento amministrativo sanzionatorio), dinanzi al Tribunale di Roma che, a seguito di giudizio di impugnazione, ne aveva ridotto sensibilmente l’importo con sentenza poi passata in giudicato.

Pertanto, oltre all’eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, lo Studio Legale Vassallo chiedeva l’estensione del giudicato emesso dal Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., al fine di godere dell’applicazione di tale provvedimento più favorevole.

Invero, sussistevano tutti i presupposti per l’applicazione dell’istituto della estensione del giudicato: 1) non essere parte del procedimento da cui esitava il giudicato per circostanze indipendenti dalla propria volontà (nel caso di specie, il Cliente non aveva giammai ricevuto la notifica del decreto sanzionatorio); 2) il giudicato non deve essere fondato su ragioni personali.

A tal uopo, si richiamava la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., n. 303 del 09.01.2019 ha disposto che “ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., anche in materia fiscale opera il principio accolto da questa norma, secondo cui la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei condebitori è opponibile al creditore, da parte degli altri, ove sia favorevole e non fondata su ragioni personali e purché i condebitori siano rimasti estranei al giudizio … omissis … quanto si dice per le obbligazioni tributaria opera in ipotesi di solidarietà prevista dall’art. 6 l. 689/1981”.

Pertanto, l’Avvocatura dello Stato, accortasi delle bontà delle doglianze sollevate da questo Studio Legale, accoglieva le istanze del Cliente e decideva di transigere la controversia, con l’annullamento in autotutela della cartella impugnata.

Sull’estensione del giudicato: art. 1306, comma 2, c.c.
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