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Sulla Inappellabilità della Sentenza di Opposizione Agli Atti Esecutivi

Interessante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno – sezione lavoro – che ribadisce l’inappellabilità della sentenza che decide sull’opposizione agli atti esecutivi (n. 410/2020)

A seguito di pignoramento presso terzi notificato dall’Agenzia delle Riscossione per un presunto avviso di addebito INPS impagato, suggerivamo al nostro assistito un’azione di opposizione agli atti esecutivi sul presupposto per cui lo stesso non avesse giammai ricevuto alcuna notifica di tale avviso da parte dell’Ente Previdenziale. Il G.E., in forza del disconoscimento della sottoscrizione, sospendeva la procedura esecutiva, rimettendo le parti per l’eventuale giudizio di merito. Trattandosi di materia previdenziale, pertanto, si proponeva ricorso al Giudice del Lavoro di Salerno il quale, nel merito, accoglieva la nostra opposizione sul presupposto per cui il nostro assistito non avesse ricevuto alcun atto di intimazione da parte dell’INPS.

L’INPS, tuttavia, decideva di proporre gravame avverso tale sentenza: la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, dichiarava l’impugnazione inammissibile ritenendo che l’azione proposta dal nostro assistito dovesse essere qualificata come “opposizione agli atti esecutivi, qualificazione peraltro del tutto corretta atteso che con il ricorso introduttivo, espressamente proposto anche ex art. “618 c.p.c.” e nei soli confronti del concessionario per la riscossione, si chiedeva solo una pronuncia demolitoria dell’atto di pignoramento presso terzi in questione per lamentati vizi procedurali relativi alla notifica degli atti presupposti, e non anche una pronuncia sull’esistenza del diritto di credito. Del resto, la S.C. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014) ha precisato che l’opponente ha la scelta se far valere, come verificatosi nella specie, i difetti dell’atto presupposto ai soli fini di eccepire il conseguente vizio procedurale dell’atto consequenziale (nel qual caso l’opposizione è agli atti esecutivi, e può essere proposta nei soli confronti del concessionario, come appunto verificatosi con il ricorso introduttivo in opposizione), ovvero se contestare radicalmente la pretesa creditoria (solo nel quale ultimo caso, non ravvisabile nella presente vicenda processuale, trattasi di opposizione all’esecuzione da proporre indefettibilmente nei confronti del titolare del credito, nel caso che occupa coerentemente non evocato in giudizio dall’opponente con il ricorso introduttivo).

Ne discende, in considerazione della suddetta qualificazione dell’azione in esame come opposizione agli atti esecutivi l’inappellabilità della sentenza che sulla stessa si è pronunciata, ex art. 618 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell’appello principale: pertanto, ancora una volta è stata ribadita la correttezza e la bontà delle difese svolte per conto del nostro assistito, il quale ha visto annullarsi l’avversa pretesa creditoria di importo pari a circa € 5.000.

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