Il D.L. 17.03.2020 n. 18, oltre alle misure di carattere strettamente economico e finanziario, è intervenuto anche nel settore della Giustizia fornendo una sorta di interpretazione autentica alle soluzioni, piuttosto ambigue, fornite dai precedenti DPCM.
L’art. 83, 1° co., in particolare, prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Il vero punctum pruriens era costituito dalla cd. sospensione dei termini processuali? Il compimento di quali atti rientravano nella sospensione? Erano sospesi tutti i procedimenti o soltanto quelli le cui udienze e/o attività cadevano nel periodo di sospensione stesso?
La vexata quaestio è stata risolta dall’art. 83, 2° co., secondo cui dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (per un periodo pari quindi a 38 giorni). Pertanto, oggetto di sospensione risultano:
- i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari,
- per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
- per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (si pensi, ad esempio, alle memorie di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c.).
Nell’ipotesi in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo: quindi, per ipotesi, il termine per la notifica di un atto di impugnazione che scadeva il 1 aprile 2020 ora, in forza di quanto disposto dal DL, andrà a scadere il 16 aprile 2020.
In caso di termini computati a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Ad avviso di chi scrive, in ipotesi di termine di costituzione in giudizio per una udienza di prima comparizione fissata per il 20 aprile, va osservato che, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., il termine per la costituzione in giudizio del convenuto scadeva il 31 marzo, e cioè 20 giorni prima: in tal caso, sussisterebbe lo svolgimento di un’attività ricadente nel periodo di sospensione. Pertanto, nel caso di specie, andrà differita l’udienza in modo da consentirne il rispetto: il Tribunale dovrà spostare l’udienza almeno al 6 maggio 2020, di guisa da consentire il rispetto del termine a ritroso decorrente dal 16 aprile 2020.
Inoltre, sempre per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti (art. 83, 20° co.).
Le Attività Non Sospese
Esulano dalla sospensione testé indicata le attività e le udienze relative a:
- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa nella Relazione che si deve far riferimento, per la nozione di cause di “alimenti o ad obbligazioni alimentari”, al Regolamento europeo 4/2009, art. 1);
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile);
Tuttavia, coerentemente con la ratio del provvedimento, per queste cause può essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
A tal uopo, si invitano i Colleghi a seguire il Tutorial fornito dall’AIGA per le Udienze in Video Conferenza che, a quanto pare, potrà essere applicato dai Presidenti degli Uffici in caso di protrarsi dell’Emergenza.
Sulle Attività Non Processuali
In ordine allo svolgimento di attività “non processuali” che, ad esempio, sono relative alla fase pre – giudiziale, il D.L. dispone che:
- è espressamente prevista la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione della domanda giudiziale (art. 83, 8° co.) (cfr. si pensi alla usucapione).
- riguardo ai termini di impugnazione dei licenziamenti nel lavoro, è prevista dal DL il blocco di tutte le procedure di cui agli art. 4 e 24 l.n 223/91 e all’art. 3 L.n. 604/66 (licenziamento per motivi oggettivi). Il che significa che allo stato, è prudente operare la impugnazione nei termini di legge dei licenziamenti, da qualunque motivo determinati; mentre il termine di decadenza dall’azione appare compreso nella previsione del comma 8 sopra riferita (art. 463);
- il comma 9° dell’art. 83 prevede la sospensione della prescrizione nei processi penali, per il tempo in cui il processo è rinviato di seguito alla adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del decreto legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”; nonché la sospensione della prescrizione penale e dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione;
- si prevede che, ai fini del computo dei tempi previsti dalla c.d legge Pinto non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza sino al 30 giugno (art. 83, 10° co.).
Sulle Notifiche e Sul Contributo Unificato
L’11° comma dell’art. 83 prevede che fino al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo: quindi, niente doppio binario, si deposita solo telematicamente!
Inoltre, durante la vigenza del D.L. viene espressamente prevista l’obbligatorietà del pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, esclusivamente con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a tal uopo, si invitano i Colleghi a consultare il Portale Servizi Telematici.
Con la speranza di aver fornito un primo barlume di chiarimenti a tale intricata materia, invitiamo tutti i Colleghi a #restareacasa!