Successo dello Studio Legale Vassallo, dinanzi al Tribunale di Salerno, in un’azione tesa ad accertare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore, il quale ometteva di inviare al promissario acquirente, o comunque al Notaio scelto da quest’ultimo, la documentazione necessaria per procedere alla stipula.
“Sicuramente, la mancata consegna della documentazione (che riguarda sostanzialmente l’abitabilità, planimetrie e conformità, ecc..) da parte del promissario venditore al notaio prima del rogito, costituisce un inadempimento contrattuale“. “Nel caso di specie, parte attrice, attraverso la diffida ad adempiere del 14.04.21 ha dato alla convenuta un termine ad adempiere, anche con riferimento a quanto previsto nel contratto preliminare. Il detto contratto preliminare del 21.12.20, contiene la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cc, mediante cui i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si intende risolto nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questa ipotesi la volontà dei contraenti va a sostituirsi al controllo giudiziale della gravità dell’inadempimento. Poiché la sig. …., nonostante la diffida ad adempiere, ha continuato nel suo comportamento inadempiente, è incorsa in un inadempimento contrattuale“.
In definitiva, il Tribunale dichiarava che “la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) scioglie il vincolo contrattuale, obbligando la parte inadempiente a restituire le somme ricevute e le prestazioni eseguite, configurando un’ipotesi di indebito oggettivo. Pertanto, la somma versata a titolo di caparra confirmatoria di €. 10.000,00 deve essere restituita dalla convenuta in favore degli attori, con rivalutazione degli interessi legali, oltre al risarcimento del danno che risulta equo fissare in €. 10.000,00“.
