+39 089863954      Via Piano 5 -  84096  Montecorvino Rovella (SA)      
legale.vassallo@gmail.com

Sull’Onere della Prova relativo alle differenze retributive

Interessante sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Petrosino, n. 460/2026, in un giudizio in cui un lavoratore aveva agito in giudizio per il recupero di differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, in tema di onere della prova che, secondo l’orientamento prevalente, deve essere soddisfatto in maniera analitica e rigorosa, non essendo sufficiente il ricorso a mere presunzioni.

Sostiene il Giudicante: “Orbene, posto che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’onere di fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, sicché, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 28 settembre 2006, n. 21028)”.

Ancora: “Rileva ancora richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, secondo cui la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri
di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore . Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l’effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 432 c.p.c. solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l’esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l’esecuzione di tali prestazioni”.

Sull’Onere della Prova relativo alle differenze retributive
Torna su