Importante successo dello Studio Legale in un procedimento penale, promosso nei confronti di un proprio assistito, quale funzionario UTC, al quale veniva contestato il delitto di “omissione di atti di ufficio”, p. e p. dall’art. 328 c.p. perchè, a dire della Procura e della parte civile, non avrebbe eseguito l’ordinanza di demolizione di un immobile ritenuto abusivo.
Confermando la decisione assunta in primo grado dal GUP, la Corte di Appello di Salerno, all’esito di discussione orale tenutasi, all’udienza del 14.11, dall’Avv. Andreolassi, riteneva che, nel caso di specie, difettassero i requisiti propri dell’arrt. 328 c.p., e cioè dell’indifferibilità e urgenza dell’atto da adottarsi nè, tanto meno, ricorrevano le cd. ragioni di giustizia (e cioè un provvedimento da eseguire per ordine dell’Autorità Giudiziaria o dui Pubblica Sicurezza). Quello che sarebbe stato omesso era sussumibile, in definitiva, nell’alveo di atti non indifferibili ma rientranti nell’alveo della discrezionalità amministrativa, la cui omissione non determina nocumento per ordine pubblico, igiene e sicurezza.
Qui la sentenza per esteso.
