Interessante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno (Presidente dott. Rulli) in un procedimento penale che ha visto coinvolto, quale imputato, l’amministratore di una persona giuridica difesa dallo Studio Legale Vassallo.
In particolare, all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Salerno aveva condannato sia il committente, difeso dallo Studio Legale Vassallo, che il progettista, per il reato di falso ideologico, p. e p. dall’art. 481 c.p., per aver effettuato un intervento di lottizzazione abusiva, destinando ad esigenze produttive un’area viceversa individuata quale area turistico – ricettiva. Inoltre, pur avendo dichiarato prescritto il reato di abuso edilizio, il Giudice di primo grado disponeva la confisca dei beni oggetto di lottizzazione, ai sensi dell’art. 44 DPR 380/01.
Nel corso del Giudizio di secondo grado, lo Studio Legale Vassallo avanzava, preliminarmente, istanza di dissequestro al fine di ridurre in pristino i beni oggetto di presunta lottizzazione, al fine di vedersi revocata la misura della confisca, estremamente afflittiva e sproporzionata, richiamando la sentenza DEL 22 APRILE 2020, N. 12640, emessa dalla Corte di Cassazione, la quale affermava che LA EFFETTIVA E INTEGRALE ELIMINAZIONE DI TUTTE LE OPERE ESEGUITE, NONCHÉ DEI PREGRESSI FRAZIONAMENTI, SE DIMOSTRATA IN GIUDIZIO ED ACCERTATA IN FATTO DAL GIUDICE DEL MERITO, RENDE SUPERFLUA LA CONFISCA: CIÒ PERCHÉ LA CONFISCA APPARE MISURA SPROPORZIONATA ALLA LUCE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ DI CUI ALL’ART. 1 DEL PROT. N. 1, COME INTERPRETATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE EDU DEL 28 GIUGNO 2018, n. 1828/06 G.I.E.M. S.R.L. CONTRO ITALIA.
Pertanto, la Corte accoglieva l’istanza sopra indicata, ritenendola meritevole e, successivamente, proprio in ragione della riduzione in pristino effettuata dall’imputato, in sede di discussione anche il PG chiedeva revocarsi la misura della confisca.
All’esito della Camera di Consiglio, la Corte di Appello di Salerno, accogliendo le richieste degli imputati, non solo revocava la misura della confisca, bensì accoglieva integralmente l’impugnazione, assolvendo gli stessi perché il fatto non sussiste, avendo gli stessi dato contezza, nel merito, che alcun intervento di lottizzazione abusiva fosse stato effettuato e che, inoltre, il reato contestato di falso ideologico atteneva al momento anteriore dell’attestazione del progetto mentre, di fatto, i presunti reati di abuso edilizi contestati erano stati effettuati in un momento successivo, e cioè nel corso dell’esecuzione delle opere.