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	<title>tribunale</title>
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	<description>Studio legale  in provincia di Salerno</description>
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	<title>tribunale</title>
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		<title>Sulla Risoluzione del Contratto di Appalto durante il periodo COVID</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un importante successo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in primo grado, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto durante il periodo covid, per l&#8217;impossibilità di svolgimento delle attività. In particolare, con sentenza n. 3160/2026 pubblicata [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un importante successo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in primo grado, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto durante il periodo covid, per l&#8217;impossibilità di svolgimento delle attività.</p>



<p>In particolare, con sentenza n. 3160/2026 pubblicata il il 27/04/2026 nel procedimento civile RG n. 3445/2021 (Giudice Relatore dott.ssa Limongelli &#8211; Presidente dott.ssa D&#8217;Ambrosio), la settima sezione civile della Corte di Appello di Napoli, nella parte motiva, dichiarava che &#8220;<em>il Tribunale ha correttamente desunto dalla documentazione versata in atti e applicando il ragionamento presuntivo che <strong>la sopravvenienza della pandemia abbia determinato una sostanziale alterazione del negozio originariamente stipulato, avente ad oggetto la fornitura di attrezzature, arredi e realizzazione di opere murarie per un locale ristorante</strong></em>&#8220;.</p>



<p>Ancora, &#8220;<em>risulta evidente che l’entrata in vigore delle misure anti-contagio non abbia consentito alla<br>xxxxxxxxxxxxxxx (Cliente dello Studio Legale Vassallo) di beneficiare delle utilità in forza delle quali il contratto era stato stipulato, costringendola dapprima ad interrompere i lavori edilizi (Cila presentata il 25.2.2020), in data 9.3.2020 (cfr. comunicazione di fine lavori del 14.10.2020) e in seguito a risolvere consensualmente con il locatore anche il contratto di locazione dell’immobile da destinarsi all’attività ristorativa, in considerazione<br>delle limitazioni imposte dal Governo allo svolgimento della detta attività</em>&#8220;.</p>



<p>In definitiva, &#8220;<em>come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale, <strong>deve ritenersi sussistente l’eccessiva<br>onerosità della prestazione da valutarsi “al momento stabilito per l’adempimento”</strong> poiché le<br>limitazioni all’esercizio dell’attività commerciale cui erano funzionali gli arredi e le opere per cui è<br>causa hanno comportato “una notevole alterazione del rapporto originario tra le prestazioni”, esulando<br>dalla normale alea contrattuale (Cass. 4114/1984). <strong>Né risulta che l’odierna appellante convenuta nel giudizio di risoluzione abbia formulato alcuna offerta di riduzione ad equità delle condizioni contrattual</strong>i, limitandosi a manifestare l’interesse all’adempimento delle proprie prestazioni, successivamente alla richiesta attorea di restituzione degli acconti del 23.09.2020</em>&#8220;.</p>



<p>In altre parole, l&#8217;appaltatore avrebbe potuto evittare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta mediante un&#8217;offerta di riduzione ad equità delle condizioni, ma a ciò non ha giammai adempiuto.</p>



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		<title>Sulla Risoluzione del Contratto Preliminare di Compravendita per Inadempimento del Promittente Venditore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Successo dello Studio Legale Vassallo, dinanzi al Tribunale di Salerno, in un&#8217;azione tesa ad accertare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore, il quale ometteva di inviare al promissario acquirente, o comunque al Notaio scelto da quest&#8217;ultimo, la documentazione necessaria per procedere alla stipula. &#8220;Sicuramente, la mancata consegna della documentazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Successo dello Studio Legale Vassallo, dinanzi al Tribunale di Salerno, in un&#8217;azione tesa ad accertare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore, il quale ometteva di inviare al promissario acquirente, o comunque al Notaio scelto da quest&#8217;ultimo, la documentazione necessaria per procedere alla stipula.</p>



<p>&#8220;<em>Sicuramente, la mancata consegna della documentazione (che riguarda sostanzialmente l’abitabilità, planimetrie e conformità, ecc..) da parte del promissario venditore al notaio prima del rogito, costituisce un inadempimento contrattuale</em>&#8220;. &#8220;<em>Nel caso di specie, parte attrice, attraverso la diffida ad adempiere del 14.04.21 ha dato alla convenuta un termine ad adempiere, anche con riferimento a quanto previsto nel contratto preliminare. Il detto contratto preliminare del 21.12.20, contiene la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cc, mediante cui i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si intende risolto nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questa ipotesi la volontà dei contraenti va a sostituirsi al controllo giudiziale della gravità dell’inadempimento. Poiché la sig. &#8230;., nonostante la diffida ad adempiere, ha continuato nel suo comportamento inadempiente, è incorsa in un inadempimento contratt</em>ua<em>le</em>&#8220;.</p>



<p>In definitiva, il Tribunale dichiarava che &#8220;<em>la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) scioglie il vincolo contrattuale, obbligando la parte inadempiente a restituire le somme ricevute e le prestazioni eseguite, configurando un&#8217;ipotesi di indebito oggettivo. Pertanto, la somma versata a titolo di caparra confirmatoria di €. 10.000,00 deve essere restituita dalla convenuta in favore degli attori, con rivalutazione degli interessi legali, oltre al risarcimento del danno che risulta equo fissare in €. 10.000,00</em>&#8220;.</p>



<p></p>



<p> </p>



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		<item>
		<title>Risoluzione Leasing: quid iuris in ordine al contratto di locazione in essere?</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/risoluzione-leasing-quid-iuris-in-ordine-al-contratto-di-locazione-in-essere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[1602 cc]]></category>
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		<category><![CDATA[dante causa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante affermazione presso la Corte di Appello di Salerno, in un procedimento ordinario a seguito di mutamento del rito di sfratto per morosità (cd. rito locatizio). In particolare, nel caso di specie, l&#8217;appellante impugnava il provvedimento che avevo dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, eccependo il difetto di legittimazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante affermazione presso la Corte di Appello di Salerno, in un procedimento ordinario a seguito di mutamento del rito di sfratto per morosità (cd. rito locatizio).</p>



<p>In particolare, nel caso di specie, l&#8217;appellante impugnava il provvedimento che avevo dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, eccependo il difetto di legittimazione attiva della società difesa dallo Studio Legale Vassallo, sul  presupposto che la risoluzione del contratto di leasing immobiliare stipulato tra ICCREA Banca Impresa S.p.A. e xxxxxx s.r.l. avesse determinato, per l&#8217;effetto, la risoluzione del rapporto, da qualificarsi come sublocazione, intercorrente tra quest’ultima e la parte appellante.</p>



<p>La Corte di Appello di Salerno (relatrice dott.ssa Del Forno, Presidente dott.ssa Giuliano) richiama, in tal proposito, l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui un diritto personale di godimento su un bene può essere validamente costituito anche da chi non sia titolare di un diritto reale sullo stesso, non essendo la locazione di cosa altrui vietata dall’ordinamento. Ne consegue che il contratto di locazione (o altro rapporto affine) stipulato a non domino è valido ed efficace inter partes e non si scioglie automaticamente per effetto dell’estinzione o della risoluzione del diritto in capo al concedente, non trovando applicazione alla materia il principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis (cfr. Cass. n. 25339/2024)</p>



<p>Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve escludersi che la risoluzione del contratto di leasing stipulato tra ICCREA Banca Impresa S.p.A. e Sxxxxxx s.r.l. abbia prodotto la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra quest’ultima e l’appellante. In detto rapporto è subentrata, quale proprietaria del bene, dapprima la concedente, la ICCREA Banca Impresa S.p.A., e successivamente, per effetto dell’acquisto dell’immobile, la società difesa dallo Studio Legale Vassallo: tale subentro si è verificato automaticamente, ai sensi dell’art. 1602 c.c., secondo cui, in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente subentra di diritto nel contratto di locazione, assumendo la posizione del precedente locatore. Il subentro, dunque, opera ex lege e non richiede il consenso del conduttore, né la stipulazione di un nuovo contratto, determinando la mera sostituzione soggettiva del locatore nel contratto, il cui contenuto è rimasto invariato.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Sulla Nullità del Contratto di Conto Corrente per Mancanza di Forma Scritta: Banca condannata a restituire 180 mila euro.</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sulla-nullita-del-contratto-bancario-per-mancanza-di-forma-scritta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale Vassallo in una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l&#8217;accertamento negativo del credito derivante da rapporti di conto corrente con una Banca, con condanna di quest&#8217;ultima alla restituzione di circa 180 mila euro per interessi e spese non dovute! Il Tribunale, con sentenza n. 4469/2025, in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale Vassallo in una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l&#8217;accertamento negativo del credito derivante da rapporti di conto corrente con una Banca, con condanna di quest&#8217;ultima alla restituzione di circa 180 mila euro per interessi e spese non dovute!</p>



<p>Il Tribunale, con sentenza n. 4469/2025, in particolare, accogliendo le eccezioni sollevate dallo Studio Legale circa la mancanza di forma scritta del Contratto in violazione dell&#8217;art. 117 TUB nonchè in ordine all&#8217;addebito di spese e interesse giammai convenuti, ha statuito: &#8220;<em>Dalla documentazione depositata non emerge la documentazione contrattuale. Parte attrice deduce la violazione dell’art. 117 TUB. A fronte di tale rilievo la banca convenuta si è limitata a dedurre la mancata attivazione del rimedio ex art. 119 TUB senza provvedere a depositare la documentazione contrattuale. Dunque, deve ritenersi, che il rapporto è sorto in forma orale</em> .<br><br>L’art. 117 TUB prevede: “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”: nel caso di specie, atteso che non vi è prova agli atti della stipulazione in forma scritta degli interessi a carico del correntista, il Tribunale ha accertato il mancato rispetto della forma scritta di cui all&#8217;art. 1284, ultimo comma, c.c. quindi la illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale. Invero, il Consulente Tecnico contabile, nominato dal Tribunale, ha provveduto a ricalcolare il saldo dei conti correnti eliminando tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione semplice e calcolando sulle<br>somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dal primo estratto conto disponibile, rideterminando, in favore del correntista, il saldo precedentemente a debito di quest&#8217;ultimo.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Ancora un Successo in materia Bancaria</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/ancora-un-successo-in-materia-bancaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
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		<category><![CDATA[valuta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante pronuncia a favore di una società propria assistita dinanzi al Tribunale di Salerno. In particolare, come si evince nella sentenza allegata, la Banca convenuta aveva applicato commissioni di massimo scoperto (cfr. &#8220;la c.m.s. era stata originariamente determinata solo nel suo ammontarepercentuale e senza specificazione delle sue modalità di calcolo&#8220;) [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante pronuncia a favore di una società propria assistita dinanzi al Tribunale di Salerno.</p>



<p>In particolare, come si evince nella sentenza allegata, la Banca convenuta aveva applicato commissioni di massimo scoperto (cfr. &#8220;<em>la c.m.s. era stata originariamente determinata solo nel suo ammontare<br>percentuale e senza specificazione delle sue modalità di calcolo</em>&#8220;) nonchè variato i tassi di interesse in maniera illegittima, in violazione dell&#8217;art. 118 TUB (cfr. &#8220;<em>nonostante i costanti riferimenti alle modifiche contrattuali ex art 118 TUB nei contratti di affidamento susseguitisi nel tempo, nella documentazione complessivamente depositata non si ritrovano comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali approvate per iscritto e nel rispetto del preavviso di due mesi</em>&#8220;).</p>



<p>La Cliente, pertanto, ha ottenuto, grazie all&#8217;operato dello Studio Legale e dei propri consulenti tecnici, la rideterminazione del saldo che, da originariamente debitore, è diventato a credito in favore del Correntista.</p>



<p>Qui la sentenza per esteso </p>



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			</item>
		<item>
		<title>Lottizzazione Abusiva e Confisca</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/lottizzazione-abusiva-e-confisca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 16:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[assoluzione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interessante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno (Presidente dott. Rulli) in un procedimento penale che ha visto coinvolto, quale imputato, l&#8217;amministratore di una persona giuridica difesa dallo Studio Legale Vassallo. In particolare, all&#8217;esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Salerno aveva condannato sia il committente, difeso dallo Studio Legale Vassallo, che [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno (<em>Presidente dott. Rulli</em>) in un procedimento penale che ha visto coinvolto, quale imputato, l&#8217;amministratore di una persona giuridica difesa dallo Studio Legale Vassallo.</p>



<p>In particolare, all&#8217;esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Salerno aveva condannato sia il committente, difeso dallo Studio Legale Vassallo, che il progettista, per il reato di falso ideologico, p. e p. dall&#8217;art. 481 c.p., per aver effettuato un intervento di lottizzazione abusiva, destinando ad esigenze produttive un&#8217;area viceversa individuata quale area turistico &#8211; ricettiva. Inoltre, pur avendo dichiarato prescritto il reato di abuso edilizio, il Giudice di primo grado disponeva la confisca dei beni oggetto di lottizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 44 DPR 380/01.</p>



<p>Nel corso del Giudizio di secondo grado, lo Studio Legale Vassallo avanzava, preliminarmente, istanza di dissequestro al fine di ridurre in pristino i beni oggetto di presunta lottizzazione, al fine di vedersi revocata la misura della confisca, estremamente afflittiva e sproporzionata, richiamando la sentenza <strong>DEL 22 APRILE 2020, N. 12640</strong>, emessa dalla Corte di Cassazione, la quale affermava che <strong><u>LA EFFETTIVA E INTEGRALE ELIMINAZIONE DI TUTTE LE OPERE ESEGUITE</u>, NONCHÉ DEI PREGRESSI FRAZIONAMENTI</strong>, <strong><u>SE DIMOSTRATA IN GIUDIZIO ED ACCERTATA IN FATTO DAL GIUDICE DEL MERITO</u>, <u>RENDE SUPERFLUA LA CONFISCA</u></strong>: CIÒ PERCHÉ LA CONFISCA APPARE MISURA SPROPORZIONATA ALLA LUCE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ DI CUI ALL&#8217;ART. 1 DEL PROT. N. 1, COME INTERPRETATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE EDU DEL 28 GIUGNO 2018, n. 1828/06 G.I.E.M. S.R.L. CONTRO ITALIA.</p>



<p>Pertanto, la Corte accoglieva l&#8217;istanza sopra indicata, ritenendola meritevole e, successivamente, proprio in ragione della riduzione in pristino effettuata dall&#8217;imputato, in sede di discussione anche il PG chiedeva revocarsi la misura della confisca.</p>



<p>All&#8217;esito della Camera di Consiglio, la Corte di Appello di Salerno, accogliendo le richieste degli imputati, non solo revocava la misura della confisca, bensì accoglieva integralmente l&#8217;impugnazione, assolvendo gli stessi perché il fatto non sussiste, avendo gli stessi dato contezza, nel merito, che alcun intervento di lottizzazione abusiva fosse stato effettuato e che, inoltre, il reato contestato di falso ideologico atteneva al momento anteriore dell&#8217;attestazione del progetto mentre, di fatto, i presunti reati di abuso edilizi contestati erano stati effettuati in un momento successivo, e cioè nel corso dell&#8217;esecuzione delle opere.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250429145016533.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di Dispositivo."></object><a id="wp-block-file--media-80d391f0-46ac-41be-a095-94b691899312" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250429145016533.pdf">Dispositivo</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250429145016533.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-80d391f0-46ac-41be-a095-94b691899312">Download</a></div>



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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;Esclusione dal periodo di Comporto dei giorni fruiti come congedo straordinario e ricovero Ospedaliero</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sullesclusione-dal-periodo-di-comporto-dei-giorni-fruiti-come-congedo-straordinario-e-ricovero-ospedaliero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 15:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mazzocca]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[ricovero ospedaliero]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante successo raggiunto dallo Studio Legale dinanzi al Giudice del Lavoro di Napoli: lo Studio ha patrocinato gli interessi di una lavoratrice nei confronti del proprio datore di lavoro, il quale aveva inopinatamente conteggiato e qualificato le assenze della stessa come malattia sic et simpliciter, tali da superare il periodo di comporto e, quindi, legittimare [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante successo raggiunto dallo Studio Legale dinanzi al Giudice del Lavoro di Napoli:  lo Studio ha patrocinato gli interessi di una lavoratrice nei confronti del proprio datore di lavoro, il quale aveva inopinatamente conteggiato e qualificato le assenze della stessa come malattia sic et simpliciter, tali da superare il periodo di comporto e, quindi, legittimare il licenziamento della dipendente.</p>



<p>A sostegno del ricorso, lo Studio Legale deduceva che le assenze avrebbero dovuto essere correttamente qualificate come malattia da ricovero ospedaliero, ai sensi e per gli effetti di cui  all’art. 17, comma 3 bis, D. L. 221/2021 convertito dalla legge n.11/2022 e non già come malattia ordinaria, trattandosi di soggetto fragile in quanto immunodepressa e non potendo rendere la prestazione sul luogo di lavoro né , per le mansioni svolte potendo prestarla in smart working .<br>Il Giudice napoletano, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, nella sentenza n. 2143/2025 pubbl. il 19/03/2025<br>RG n. 13942/2022, ha ritenuto nel caso di specie applicabile l&#8217;<strong>art. 26 d.l. 18/2020</strong>, rubricato &#8220;Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato&#8221; che  ha disposto che &#8220;<em>1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto</em>&#8220;, riconoscendo e accogliendo integralmente le pretese avanzate dalla lavoratrice.</p>



<p>Qui la sentenza </p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/03/20250320144545202.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di sentenza ."></object><a id="wp-block-file--media-f1759f85-5231-45bc-b9ab-3519e2ce82e1" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/03/20250320144545202.pdf">sentenza </a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/03/20250320144545202.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-f1759f85-5231-45bc-b9ab-3519e2ce82e1">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/sullesclusione-dal-periodo-di-comporto-dei-giorni-fruiti-come-congedo-straordinario-e-ricovero-ospedaliero/">Sull’Esclusione dal periodo di Comporto dei giorni fruiti come congedo straordinario e ricovero Ospedaliero</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Matera: assoluzione per particolare tenuità del fatto</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/tribunale-di-matera-assoluzione-per-particolare-tenuita-del-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 21:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[131bis]]></category>
		<category><![CDATA[assoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[erario]]></category>
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		<category><![CDATA[matera]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni inesistenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ha patrocinato gli interessi di due assistiti, nei confronti dei quali veniva contestato il reato p. e p. dall&#8217;art. 2 del D. Lgs. 74/2000 in quanto, quali legali rapp.ti di una società di capitali, si sarebbero avvalsi di fatture per presunte operazioni inesistenti. L&#8217;intento difensivo dello Studio, visto che gli importi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ha patrocinato gli interessi di due assistiti, nei confronti dei quali veniva contestato il reato p. e p. dall&#8217;art. 2 del D. Lgs. 74/2000 in quanto, quali legali rapp.ti di una società di capitali, si sarebbero avvalsi di fatture per presunte operazioni inesistenti.</p>



<p>L&#8217;intento difensivo dello Studio, visto che gli importi contestati dalla Procura competente erano di importo non cospicuo, è stato quello di definire, preliminarmente, la posizione fiscale dei propri assistiti presso l&#8217;Agenzia delle Entrate competente, mediante l&#8217;istituto del ravvedimento operoso speciale; quindi, una volta definita ogni pendenza con l&#8217;Erario, chiedere l&#8217;assoluzione dei propri assistiti, già in prima udienza e, quindi, senza che fosse necessaria l&#8217;apertura del dibattimento, in ragione della fattispecie prevista dall&#8217;art. 131 bis c.p., e cioè &#8220;per particolare tenuità del fatto&#8221;, applicabile &#8220;<em>nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la <a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5520.html">pena pecuniaria</a>, sola o congiunta alla predetta pena, la <a href="https://www.brocardi.it/dizionario/5666.html">punibilità</a> è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l&#8217;esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell&#8217;articolo <a href="https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-v/capo-i/art133.html">133</a>, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l&#8217;offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale</em>&#8220;.</p>



<p>Di seguito il dispositivo</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="903" height="807" src="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/02/IMG_4693.jpg" alt="" class="wp-image-2652" srcset="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/02/IMG_4693.jpg 903w, https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/02/IMG_4693-300x268.jpg 300w, https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/02/IMG_4693-768x686.jpg 768w" sizes="(max-width: 903px) 100vw, 903px" /></figure>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/tribunale-di-matera-assoluzione-per-particolare-tenuita-del-fatto/">Tribunale di Matera: assoluzione per particolare tenuità del fatto</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla Compensazione delle Spese di Lite</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sulla-compensazione-delle-spese-di-lite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 14:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[equità]]></category>
		<category><![CDATA[lite]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interessante sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in merito alla compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. In particolare, il Tribunale, accogliendo l&#8217;appello proposto dallo scrivente Studio Legale, ha ritenute che, nel procedimento di primo grado, &#8220;sussistessero le ragioni giustificative per una compensazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in merito alla compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.</p>



<p>In particolare, il Tribunale, accogliendo l&#8217;appello proposto dallo scrivente Studio Legale, ha ritenute che, nel procedimento di primo grado, &#8220;<em>sussistessero le ragioni giustificative per una compensazione delle spese, visto che il provvedimento di sgravio è successivo alla data di proposizione del ricorso introduttivo e che, in caso di cessata materia del contendere per revoca del provvedimento impugnato nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, sussista la virtuale soccombenza dell&#8217;ufficio tributario. Nella specie lo sgravio ha riguardato solo parte della somma ingiunta sicché figura l’ipotesi di soccombenza reciproca. L’appello, dunque, va accolto e il capo di statuizione sulle spese riformato</em>&#8220;.</p>



<p>Invero, il Giudice di prime cure condannava la parte appellante alla refusione delle spese di lite nonostante, dopo la notifica dell&#8217;atto introduttivo di lite, la parte appellata/convenuta effettuasse uno sgravio parziale della pretesa creditoria, introducendo di tal guisa una ipotesi di &#8220;soccombenza virtuale&#8221; quanto meno sul punto.</p>



<p>Di seguito la sentenza </p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2024/06/28440108s-1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di 28440108s-1."></object><a id="wp-block-file--media-dccd25d6-0f70-4e8d-82b9-168738743e21" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2024/06/28440108s-1.pdf">28440108s-1</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2024/06/28440108s-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-dccd25d6-0f70-4e8d-82b9-168738743e21">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/sulla-compensazione-delle-spese-di-lite/">Sulla Compensazione delle Spese di Lite</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla Pertinenza del Sottotetto Rispetto all&#8217;Abitazione Principale</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sulla-pertinenza-del-sottotetto-rispetto-allabitazione-principale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 14:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[immobile]]></category>
		<category><![CDATA[pertinenza]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[uso esclusivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalevassallo.it/?p=2022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale Vassallo, in materia diritto di reali: gli attori, Clienti dello Studio, avevano chiesto di accertare che il vano sottotetto &#8211; da loro posseduto &#8211; costituisse pertinenza esclusiva dell’immobile di loro proprietà. Secondo l&#8217;orientamento del Tribunale, in base ad un condivisibile indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “la destinazione in modo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale Vassallo, in materia diritto di reali: gli attori, Clienti dello Studio, avevano chiesto di accertare che il vano sottotetto &#8211; da loro posseduto &#8211; costituisse pertinenza esclusiva dell’immobile di loro proprietà. </p>



<p>Secondo l&#8217;orientamento del Tribunale, in base ad un condivisibile indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “<em>la destinazione in modo durevole di una cosa a servizio od ornamento di un&#8217;altra non necessita di alcuna forma solenne, neppure nel caso di immobili, mentre l&#8217;automatica estensione alla cosa pertinenziale degli atti e dei rapporti che hanno per oggetto la cosa principale, può esser esclusa soltanto mediante la manifestazione espressa di una volontà contraria, negoziale, non desumibile aliunde</em>” (Cass. Civ. II Sez. sentenza n. 6230/2000).</p>



<p>Alla luce dei principi innanzi richiamati, il Tribunale ha constatato che l’atto di compravendita intercorso tra i Clienti dello Studio ed il dante causa non recasse in sé indicazioni univoche in merito alla volontà di quest&#8217;ultimo di escludere il vano sottotetto dal novero delle pertinenze che, sulla base di ulteriori espresse previsioni del medesimo contratto (si veda, ad esempio, l’art. III del contratto in data 2.2.2007), dovevano intendersi senz’altro ricomprese nell’oggetto del negozio.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2022/07/20220719143233943.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di Incorporamento di sentenza per esteso.."></object><a id="wp-block-file--media-9b50ce9d-beb6-4822-b21c-e6f8af93c85a" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2022/07/20220719143233943.pdf">sentenza per esteso</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2022/07/20220719143233943.pdf" class="wp-block-file__button" download aria-describedby="wp-block-file--media-9b50ce9d-beb6-4822-b21c-e6f8af93c85a">Download</a></div>



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