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	<title>Studio Legale Vassallo</title>
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	<description>Studio legale  in provincia di Salerno</description>
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	<title>Studio Legale Vassallo</title>
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		<title>Sulla Risoluzione del Contratto di Appalto durante il periodo COVID</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un importante successo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in primo grado, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto durante il periodo covid, per l&#8217;impossibilità di svolgimento delle attività. In particolare, con sentenza n. 3160/2026 pubblicata [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un importante successo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in primo grado, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto durante il periodo covid, per l&#8217;impossibilità di svolgimento delle attività.</p>



<p>In particolare, con sentenza n. 3160/2026 pubblicata il il 27/04/2026 nel procedimento civile RG n. 3445/2021 (Giudice Relatore dott.ssa Limongelli &#8211; Presidente dott.ssa D&#8217;Ambrosio), la settima sezione civile della Corte di Appello di Napoli, nella parte motiva, dichiarava che &#8220;<em>il Tribunale ha correttamente desunto dalla documentazione versata in atti e applicando il ragionamento presuntivo che <strong>la sopravvenienza della pandemia abbia determinato una sostanziale alterazione del negozio originariamente stipulato, avente ad oggetto la fornitura di attrezzature, arredi e realizzazione di opere murarie per un locale ristorante</strong></em>&#8220;.</p>



<p>Ancora, &#8220;<em>risulta evidente che l’entrata in vigore delle misure anti-contagio non abbia consentito alla<br>xxxxxxxxxxxxxxx (Cliente dello Studio Legale Vassallo) di beneficiare delle utilità in forza delle quali il contratto era stato stipulato, costringendola dapprima ad interrompere i lavori edilizi (Cila presentata il 25.2.2020), in data 9.3.2020 (cfr. comunicazione di fine lavori del 14.10.2020) e in seguito a risolvere consensualmente con il locatore anche il contratto di locazione dell’immobile da destinarsi all’attività ristorativa, in considerazione<br>delle limitazioni imposte dal Governo allo svolgimento della detta attività</em>&#8220;.</p>



<p>In definitiva, &#8220;<em>come condivisibilmente sostenuto dal Tribunale, <strong>deve ritenersi sussistente l’eccessiva<br>onerosità della prestazione da valutarsi “al momento stabilito per l’adempimento”</strong> poiché le<br>limitazioni all’esercizio dell’attività commerciale cui erano funzionali gli arredi e le opere per cui è<br>causa hanno comportato “una notevole alterazione del rapporto originario tra le prestazioni”, esulando<br>dalla normale alea contrattuale (Cass. 4114/1984). <strong>Né risulta che l’odierna appellante convenuta nel giudizio di risoluzione abbia formulato alcuna offerta di riduzione ad equità delle condizioni contrattual</strong>i, limitandosi a manifestare l’interesse all’adempimento delle proprie prestazioni, successivamente alla richiesta attorea di restituzione degli acconti del 23.09.2020</em>&#8220;.</p>



<p>In altre parole, l&#8217;appaltatore avrebbe potuto evittare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta mediante un&#8217;offerta di riduzione ad equità delle condizioni, ma a ciò non ha giammai adempiuto.</p>



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		<title>Sulla Risoluzione del Contratto Preliminare di Compravendita per Inadempimento del Promittente Venditore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Successo dello Studio Legale Vassallo, dinanzi al Tribunale di Salerno, in un&#8217;azione tesa ad accertare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore, il quale ometteva di inviare al promissario acquirente, o comunque al Notaio scelto da quest&#8217;ultimo, la documentazione necessaria per procedere alla stipula. &#8220;Sicuramente, la mancata consegna della documentazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Successo dello Studio Legale Vassallo, dinanzi al Tribunale di Salerno, in un&#8217;azione tesa ad accertare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore, il quale ometteva di inviare al promissario acquirente, o comunque al Notaio scelto da quest&#8217;ultimo, la documentazione necessaria per procedere alla stipula.</p>



<p>&#8220;<em>Sicuramente, la mancata consegna della documentazione (che riguarda sostanzialmente l’abitabilità, planimetrie e conformità, ecc..) da parte del promissario venditore al notaio prima del rogito, costituisce un inadempimento contrattuale</em>&#8220;. &#8220;<em>Nel caso di specie, parte attrice, attraverso la diffida ad adempiere del 14.04.21 ha dato alla convenuta un termine ad adempiere, anche con riferimento a quanto previsto nel contratto preliminare. Il detto contratto preliminare del 21.12.20, contiene la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cc, mediante cui i contraenti hanno convenuto espressamente che il contratto si intende risolto nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questa ipotesi la volontà dei contraenti va a sostituirsi al controllo giudiziale della gravità dell’inadempimento. Poiché la sig. &#8230;., nonostante la diffida ad adempiere, ha continuato nel suo comportamento inadempiente, è incorsa in un inadempimento contratt</em>ua<em>le</em>&#8220;.</p>



<p>In definitiva, il Tribunale dichiarava che &#8220;<em>la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) scioglie il vincolo contrattuale, obbligando la parte inadempiente a restituire le somme ricevute e le prestazioni eseguite, configurando un&#8217;ipotesi di indebito oggettivo. Pertanto, la somma versata a titolo di caparra confirmatoria di €. 10.000,00 deve essere restituita dalla convenuta in favore degli attori, con rivalutazione degli interessi legali, oltre al risarcimento del danno che risulta equo fissare in €. 10.000,00</em>&#8220;.</p>



<p></p>



<p> </p>



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		<item>
		<title>Risoluzione Leasing: quid iuris in ordine al contratto di locazione in essere?</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/risoluzione-leasing-quid-iuris-in-ordine-al-contratto-di-locazione-in-essere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante affermazione presso la Corte di Appello di Salerno, in un procedimento ordinario a seguito di mutamento del rito di sfratto per morosità (cd. rito locatizio). In particolare, nel caso di specie, l&#8217;appellante impugnava il provvedimento che avevo dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, eccependo il difetto di legittimazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante affermazione presso la Corte di Appello di Salerno, in un procedimento ordinario a seguito di mutamento del rito di sfratto per morosità (cd. rito locatizio).</p>



<p>In particolare, nel caso di specie, l&#8217;appellante impugnava il provvedimento che avevo dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, eccependo il difetto di legittimazione attiva della società difesa dallo Studio Legale Vassallo, sul  presupposto che la risoluzione del contratto di leasing immobiliare stipulato tra ICCREA Banca Impresa S.p.A. e xxxxxx s.r.l. avesse determinato, per l&#8217;effetto, la risoluzione del rapporto, da qualificarsi come sublocazione, intercorrente tra quest’ultima e la parte appellante.</p>



<p>La Corte di Appello di Salerno (relatrice dott.ssa Del Forno, Presidente dott.ssa Giuliano) richiama, in tal proposito, l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui un diritto personale di godimento su un bene può essere validamente costituito anche da chi non sia titolare di un diritto reale sullo stesso, non essendo la locazione di cosa altrui vietata dall’ordinamento. Ne consegue che il contratto di locazione (o altro rapporto affine) stipulato a non domino è valido ed efficace inter partes e non si scioglie automaticamente per effetto dell’estinzione o della risoluzione del diritto in capo al concedente, non trovando applicazione alla materia il principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis (cfr. Cass. n. 25339/2024)</p>



<p>Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve escludersi che la risoluzione del contratto di leasing stipulato tra ICCREA Banca Impresa S.p.A. e Sxxxxxx s.r.l. abbia prodotto la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra quest’ultima e l’appellante. In detto rapporto è subentrata, quale proprietaria del bene, dapprima la concedente, la ICCREA Banca Impresa S.p.A., e successivamente, per effetto dell’acquisto dell’immobile, la società difesa dallo Studio Legale Vassallo: tale subentro si è verificato automaticamente, ai sensi dell’art. 1602 c.c., secondo cui, in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente subentra di diritto nel contratto di locazione, assumendo la posizione del precedente locatore. Il subentro, dunque, opera ex lege e non richiede il consenso del conduttore, né la stipulazione di un nuovo contratto, determinando la mera sostituzione soggettiva del locatore nel contratto, il cui contenuto è rimasto invariato.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;Onere della Prova relativo alle differenze retributive</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sullonere-della-prova-relativo-alle-differenze-retributive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interessante sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Petrosino, n. 460/2026, in un giudizio in cui un lavoratore aveva agito in giudizio per il recupero di differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, in tema di onere della prova che, secondo l&#8217;orientamento prevalente, deve essere soddisfatto in maniera analitica e rigorosa, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Petrosino, n. 460/2026, in un giudizio in cui un lavoratore aveva agito in giudizio per il recupero di differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, in tema di onere della prova che, secondo l&#8217;orientamento prevalente, deve essere soddisfatto in maniera analitica e rigorosa, non essendo sufficiente il ricorso a mere presunzioni.</p>



<p>Sostiene il Giudicante: &#8220;Orbene, posto che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio<br>l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’onere di fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, sicché, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 28 settembre 2006, n. 21028)&#8221;.</p>



<p>Ancora: &#8220;Rileva ancora richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, secondo cui la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri<br>di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore . Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l&#8217;effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell&#8217;art. 432 c.p.c. solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l&#8217;esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l&#8217;esecuzione di tali prestazioni&#8221;.</p>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/sullonere-della-prova-relativo-alle-differenze-retributive/">Sull’Onere della Prova relativo alle differenze retributive</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Annullamento multa Tutor per mancata taratura dell&#8217;apparecchiatura</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/annullamento-multa-tutor-per-mancata-taratura-dellapparecchiatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[cassino]]></category>
		<category><![CDATA[codice strada]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si segnala la sentenza dell&#8217;ufficio del Giudice di Pace di Cassino, che ha provveduto all&#8217;annullamento della sanzione per violazione dell&#8217;art. 142 C.d.S., elevata dopo accertamento attraverso Tutor, per non aver fornito l&#8217;Amministrazione la prova dell&#8217;avvenuta taratura dell&#8217;apparecchiatura con cui è stata effettuata la misurazione della velocità.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Si segnala la sentenza dell&#8217;ufficio del Giudice di Pace di Cassino, che ha provveduto all&#8217;annullamento della sanzione per violazione dell&#8217;art. 142 C.d.S., elevata dopo accertamento attraverso Tutor, per non aver fornito l&#8217;Amministrazione la prova dell&#8217;avvenuta taratura dell&#8217;apparecchiatura con cui è stata effettuata la misurazione della velocità.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Sul reato p. e p. dall&#8217;art. 328 c.p. e le &#8220;ragioni di giustizia&#8221;</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sul-reato-p-e-p-dallart-328-c-p-e-le-ragioni-di-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 21:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[328]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[indifferibile]]></category>
		<category><![CDATA[omissione]]></category>
		<category><![CDATA[ragioni di giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale in un procedimento penale, promosso nei confronti di un proprio assistito, quale funzionario UTC, al quale veniva contestato il delitto di &#8220;omissione di atti di ufficio&#8221;, p. e p. dall&#8217;art. 328 c.p. perchè, a dire della Procura e della parte civile, non avrebbe eseguito l&#8217;ordinanza di demolizione di un immobile [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale in un procedimento penale, promosso nei confronti di un proprio assistito, quale funzionario UTC, al quale veniva contestato il delitto di &#8220;omissione di atti di ufficio&#8221;, p. e p. dall&#8217;art. 328 c.p. perchè, a dire della Procura e della parte civile, non avrebbe eseguito l&#8217;ordinanza di demolizione di un immobile ritenuto abusivo.</p>



<p>Confermando la decisione assunta in primo grado dal GUP, la Corte di Appello di Salerno, all&#8217;esito di discussione orale tenutasi, all&#8217;udienza del 14.11, dall&#8217;Avv. Andreolassi, riteneva che, nel caso di specie, difettassero i requisiti propri dell&#8217;arrt. 328 c.p., e cioè dell&#8217;indifferibilità e urgenza dell&#8217;atto da adottarsi  nè, tanto meno, ricorrevano le cd. ragioni di giustizia (e cioè un provvedimento da eseguire per ordine dell&#8217;Autorità Giudiziaria o dui Pubblica Sicurezza).  Quello che sarebbe stato omesso era sussumibile, in definitiva, nell&#8217;alveo di atti non indifferibili ma rientranti nell&#8217;alveo della discrezionalità amministrativa, la cui omissione non determina nocumento per ordine pubblico, igiene e sicurezza.</p>



<p>Qui la sentenza per esteso.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/12/1045-25-1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di 1045-25 (1)."></object><a id="wp-block-file--media-6e18eefb-f759-42e2-a420-ee2fcde4285b" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/12/1045-25-1.pdf">1045-25 (1)</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/12/1045-25-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-6e18eefb-f759-42e2-a420-ee2fcde4285b">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/sul-reato-p-e-p-dallart-328-c-p-e-le-ragioni-di-giustizia/">Sul reato p. e p. dall’art. 328 c.p. e le “ragioni di giustizia”</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Sulla Nullità del Contratto di Conto Corrente per Mancanza di Forma Scritta: Banca condannata a restituire 180 mila euro.</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sulla-nullita-del-contratto-bancario-per-mancanza-di-forma-scritta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[nullità]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[tub]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale Vassallo in una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l&#8217;accertamento negativo del credito derivante da rapporti di conto corrente con una Banca, con condanna di quest&#8217;ultima alla restituzione di circa 180 mila euro per interessi e spese non dovute! Il Tribunale, con sentenza n. 4469/2025, in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale Vassallo in una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l&#8217;accertamento negativo del credito derivante da rapporti di conto corrente con una Banca, con condanna di quest&#8217;ultima alla restituzione di circa 180 mila euro per interessi e spese non dovute!</p>



<p>Il Tribunale, con sentenza n. 4469/2025, in particolare, accogliendo le eccezioni sollevate dallo Studio Legale circa la mancanza di forma scritta del Contratto in violazione dell&#8217;art. 117 TUB nonchè in ordine all&#8217;addebito di spese e interesse giammai convenuti, ha statuito: &#8220;<em>Dalla documentazione depositata non emerge la documentazione contrattuale. Parte attrice deduce la violazione dell’art. 117 TUB. A fronte di tale rilievo la banca convenuta si è limitata a dedurre la mancata attivazione del rimedio ex art. 119 TUB senza provvedere a depositare la documentazione contrattuale. Dunque, deve ritenersi, che il rapporto è sorto in forma orale</em> .<br><br>L’art. 117 TUB prevede: “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”: nel caso di specie, atteso che non vi è prova agli atti della stipulazione in forma scritta degli interessi a carico del correntista, il Tribunale ha accertato il mancato rispetto della forma scritta di cui all&#8217;art. 1284, ultimo comma, c.c. quindi la illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale. Invero, il Consulente Tecnico contabile, nominato dal Tribunale, ha provveduto a ricalcolare il saldo dei conti correnti eliminando tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione semplice e calcolando sulle<br>somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dal primo estratto conto disponibile, rideterminando, in favore del correntista, il saldo precedentemente a debito di quest&#8217;ultimo.</p>



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		<item>
		<title>Successo presso Corte di Appello di Milano</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/successo-presso-corte-di-appello-di-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[art. 28 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[eccezione]]></category>
		<category><![CDATA[foro esclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[incompetenza per territorio]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Appello di Milano ha accolto l&#8217;impugnazione proposta da una Società immobiliare, Cliente dello Studio Legale, nei confronti di una società di somministrazione di energia elettrica, ritenendo fondata l&#8217;eccezione di incompetenza per territorio non accolta dal Giudice di prime cure. In particolare, il Collegio meneghino ha accolto la ricostruzione dell&#8217;appellante, secondo cui le [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Appello di Milano ha accolto l&#8217;impugnazione proposta da una Società immobiliare, Cliente dello Studio Legale, nei confronti di una società di somministrazione di energia elettrica, ritenendo fondata l&#8217;eccezione di incompetenza per territorio non accolta dal Giudice di prime cure.</p>



<p>In particolare, il Collegio meneghino ha accolto la ricostruzione dell&#8217;appellante, secondo cui le Parti avevano stipulato una clausola derogatoria della competenza, ritenendo esclusivamente competente il Foro di Napoli.</p>



<p>Qui la sentenza:</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/10/20251001080615716.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di 20251001080615716."></object><a id="wp-block-file--media-c57c8c7d-0fad-4386-9463-204d57068dc1" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/10/20251001080615716.pdf">20251001080615716</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/10/20251001080615716.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-c57c8c7d-0fad-4386-9463-204d57068dc1">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/successo-presso-corte-di-appello-di-milano/">Successo presso Corte di Appello di Milano</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancora un Successo in materia Bancaria</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/ancora-un-successo-in-materia-bancaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bancario]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante pronuncia a favore di una società propria assistita dinanzi al Tribunale di Salerno. In particolare, come si evince nella sentenza allegata, la Banca convenuta aveva applicato commissioni di massimo scoperto (cfr. &#8220;la c.m.s. era stata originariamente determinata solo nel suo ammontarepercentuale e senza specificazione delle sue modalità di calcolo&#8220;) [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante pronuncia a favore di una società propria assistita dinanzi al Tribunale di Salerno.</p>



<p>In particolare, come si evince nella sentenza allegata, la Banca convenuta aveva applicato commissioni di massimo scoperto (cfr. &#8220;<em>la c.m.s. era stata originariamente determinata solo nel suo ammontare<br>percentuale e senza specificazione delle sue modalità di calcolo</em>&#8220;) nonchè variato i tassi di interesse in maniera illegittima, in violazione dell&#8217;art. 118 TUB (cfr. &#8220;<em>nonostante i costanti riferimenti alle modifiche contrattuali ex art 118 TUB nei contratti di affidamento susseguitisi nel tempo, nella documentazione complessivamente depositata non si ritrovano comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali approvate per iscritto e nel rispetto del preavviso di due mesi</em>&#8220;).</p>



<p>La Cliente, pertanto, ha ottenuto, grazie all&#8217;operato dello Studio Legale e dei propri consulenti tecnici, la rideterminazione del saldo che, da originariamente debitore, è diventato a credito in favore del Correntista.</p>



<p>Qui la sentenza per esteso </p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-36202025-pubbl.-il-15092025-1-1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di Sentenza n. 36202025 pubbl. il 15092025 (1) (1)."></object><a id="wp-block-file--media-8693787a-e08b-4fea-b355-f7946a7c1bf6" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-36202025-pubbl.-il-15092025-1-1.pdf">Sentenza n. 36202025 pubbl. il 15092025 (1) (1)</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-36202025-pubbl.-il-15092025-1-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-8693787a-e08b-4fea-b355-f7946a7c1bf6">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/ancora-un-successo-in-materia-bancaria/">Ancora un Successo in materia Bancaria</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Addebiti Illegittimi al Correntista: Corte di Appello di Napoli accoglie la domanda proposta dallo Studio Legale Vassallo</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/addebiti-illegittimi-al-correntista-corte-di-appello-di-napoli-accoglie-la-domanda-proposta-dallo-studio-legale-vassallo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[benvento]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[tassi soglia]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalevassallo.it/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Importante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, a seguito di impugnazione, proposta dallo Studio Legale Vassallo, a provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento in materia di rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, sancendo l&#8217;illegittimità degli addebiti contestati dall&#8217;appellante. In particolare, lo Studio Legale Vassallo censurava l’errore del primo giudice laddove, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, a seguito di impugnazione, proposta dallo Studio Legale Vassallo, a provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento in materia di rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, sancendo l&#8217;illegittimità degli addebiti contestati dall&#8217;appellante.</p>



<p>In particolare, lo Studio Legale Vassallo censurava l’errore del primo giudice laddove, nonostante la CTU avesse rilevato il superamento del tasso soglia antiusura per ben tredici trimestri, non aveva tenuto conto delle conseguenze di tali violazioni e non avrebbe dunque espunto dal calcolo quanto risultante illegittimamente addebitato dalla banca in tali trimestri per detti interessi usurari non dovuti, pari ad € 3.827,12, ovvero non avrebbe compensato tale credito con la eventuale maggior somma dovuta dalla società correntista.</p>



<p>Secondo il Collegio Napoletanto, pertanto: &#8220;a<em>ncorché trattasi di sforamento successivo rispetto alla data di conclusione del contratto, per cui non può operare la nullità di cui all’art. 1815 cc per la quale occorre avere riguardo ai tassi soglia in vigore al momento della stipulazione, comunque detti interessi passivi sono stati applicati in tali successivi trimestri in violazione di legge, ovvero in eccesso rispetto al tasso soglia di legge vigente con riferimento a ciascuno di detti trimestri, e ciò costituisce in ogni caso un indebito con conseguente diritto del correntista alla ripetizione dei medesimi, ammontanti complessivamente per tali trimestri ad € 3.827,12 , cifra indicata nell’atto di appello, non contestata nella sua quantificazione da controparte e comunque risultante dalla stessa CTU. Pertanto, tale somma va riconosciuta ed accreditata alla società correntista a titolo di restituzione di indebito</em>&#8220;.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250430151235085.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di qui la sentenza."></object><a id="wp-block-file--media-ba7e89c7-04b1-474c-ac70-941094a7e641" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250430151235085.pdf">qui la sentenza</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250430151235085.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-ba7e89c7-04b1-474c-ac70-941094a7e641">Download</a></div>



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