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	<title>Ordinanze e Sentenze</title>
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	<description>Studio legale  in provincia di Salerno</description>
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	<title>Ordinanze e Sentenze</title>
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		<title>Risoluzione Leasing: quid iuris in ordine al contratto di locazione in essere?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:42:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante affermazione presso la Corte di Appello di Salerno, in un procedimento ordinario a seguito di mutamento del rito di sfratto per morosità (cd. rito locatizio). In particolare, nel caso di specie, l&#8217;appellante impugnava il provvedimento che avevo dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, eccependo il difetto di legittimazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante affermazione presso la Corte di Appello di Salerno, in un procedimento ordinario a seguito di mutamento del rito di sfratto per morosità (cd. rito locatizio).</p>



<p>In particolare, nel caso di specie, l&#8217;appellante impugnava il provvedimento che avevo dichiarato la risoluzione del contratto di locazione, eccependo il difetto di legittimazione attiva della società difesa dallo Studio Legale Vassallo, sul  presupposto che la risoluzione del contratto di leasing immobiliare stipulato tra ICCREA Banca Impresa S.p.A. e xxxxxx s.r.l. avesse determinato, per l&#8217;effetto, la risoluzione del rapporto, da qualificarsi come sublocazione, intercorrente tra quest’ultima e la parte appellante.</p>



<p>La Corte di Appello di Salerno (relatrice dott.ssa Del Forno, Presidente dott.ssa Giuliano) richiama, in tal proposito, l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui un diritto personale di godimento su un bene può essere validamente costituito anche da chi non sia titolare di un diritto reale sullo stesso, non essendo la locazione di cosa altrui vietata dall’ordinamento. Ne consegue che il contratto di locazione (o altro rapporto affine) stipulato a non domino è valido ed efficace inter partes e non si scioglie automaticamente per effetto dell’estinzione o della risoluzione del diritto in capo al concedente, non trovando applicazione alla materia il principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis (cfr. Cass. n. 25339/2024)</p>



<p>Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve escludersi che la risoluzione del contratto di leasing stipulato tra ICCREA Banca Impresa S.p.A. e Sxxxxxx s.r.l. abbia prodotto la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra quest’ultima e l’appellante. In detto rapporto è subentrata, quale proprietaria del bene, dapprima la concedente, la ICCREA Banca Impresa S.p.A., e successivamente, per effetto dell’acquisto dell’immobile, la società difesa dallo Studio Legale Vassallo: tale subentro si è verificato automaticamente, ai sensi dell’art. 1602 c.c., secondo cui, in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente subentra di diritto nel contratto di locazione, assumendo la posizione del precedente locatore. Il subentro, dunque, opera ex lege e non richiede il consenso del conduttore, né la stipulazione di un nuovo contratto, determinando la mera sostituzione soggettiva del locatore nel contratto, il cui contenuto è rimasto invariato.</p>



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		<title>Sull&#8217;Onere della Prova relativo alle differenze retributive</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sullonere-della-prova-relativo-alle-differenze-retributive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interessante sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Petrosino, n. 460/2026, in un giudizio in cui un lavoratore aveva agito in giudizio per il recupero di differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, in tema di onere della prova che, secondo l&#8217;orientamento prevalente, deve essere soddisfatto in maniera analitica e rigorosa, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Petrosino, n. 460/2026, in un giudizio in cui un lavoratore aveva agito in giudizio per il recupero di differenze retributive a titolo di lavoro ordinario e straordinario, in tema di onere della prova che, secondo l&#8217;orientamento prevalente, deve essere soddisfatto in maniera analitica e rigorosa, non essendo sufficiente il ricorso a mere presunzioni.</p>



<p>Sostiene il Giudicante: &#8220;Orbene, posto che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio<br>l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’onere di fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, sicché, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 28 settembre 2006, n. 21028)&#8221;.</p>



<p>Ancora: &#8220;Rileva ancora richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, secondo cui la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri<br>di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore . Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l&#8217;effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell&#8217;art. 432 c.p.c. solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l&#8217;esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l&#8217;esecuzione di tali prestazioni&#8221;.</p>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/sullonere-della-prova-relativo-alle-differenze-retributive/">Sull’Onere della Prova relativo alle differenze retributive</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Annullamento multa Tutor per mancata taratura dell&#8217;apparecchiatura</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/annullamento-multa-tutor-per-mancata-taratura-dellapparecchiatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si segnala la sentenza dell&#8217;ufficio del Giudice di Pace di Cassino, che ha provveduto all&#8217;annullamento della sanzione per violazione dell&#8217;art. 142 C.d.S., elevata dopo accertamento attraverso Tutor, per non aver fornito l&#8217;Amministrazione la prova dell&#8217;avvenuta taratura dell&#8217;apparecchiatura con cui è stata effettuata la misurazione della velocità.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Si segnala la sentenza dell&#8217;ufficio del Giudice di Pace di Cassino, che ha provveduto all&#8217;annullamento della sanzione per violazione dell&#8217;art. 142 C.d.S., elevata dopo accertamento attraverso Tutor, per non aver fornito l&#8217;Amministrazione la prova dell&#8217;avvenuta taratura dell&#8217;apparecchiatura con cui è stata effettuata la misurazione della velocità.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2026/02/depositoSentenzaAccoglimentoOSA.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di depositoSentenzaAccoglimentoOSA."></object><a id="wp-block-file--media-cb482b0e-02e4-4980-a3b3-8a26d0c28c8a" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2026/02/depositoSentenzaAccoglimentoOSA.pdf">depositoSentenzaAccoglimentoOSA</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2026/02/depositoSentenzaAccoglimentoOSA.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-cb482b0e-02e4-4980-a3b3-8a26d0c28c8a">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/annullamento-multa-tutor-per-mancata-taratura-dellapparecchiatura/">Annullamento multa Tutor per mancata taratura dell’apparecchiatura</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Sul reato p. e p. dall&#8217;art. 328 c.p. e le &#8220;ragioni di giustizia&#8221;</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sul-reato-p-e-p-dallart-328-c-p-e-le-ragioni-di-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 21:23:21 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[appello]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale in un procedimento penale, promosso nei confronti di un proprio assistito, quale funzionario UTC, al quale veniva contestato il delitto di &#8220;omissione di atti di ufficio&#8221;, p. e p. dall&#8217;art. 328 c.p. perchè, a dire della Procura e della parte civile, non avrebbe eseguito l&#8217;ordinanza di demolizione di un immobile [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale in un procedimento penale, promosso nei confronti di un proprio assistito, quale funzionario UTC, al quale veniva contestato il delitto di &#8220;omissione di atti di ufficio&#8221;, p. e p. dall&#8217;art. 328 c.p. perchè, a dire della Procura e della parte civile, non avrebbe eseguito l&#8217;ordinanza di demolizione di un immobile ritenuto abusivo.</p>



<p>Confermando la decisione assunta in primo grado dal GUP, la Corte di Appello di Salerno, all&#8217;esito di discussione orale tenutasi, all&#8217;udienza del 14.11, dall&#8217;Avv. Andreolassi, riteneva che, nel caso di specie, difettassero i requisiti propri dell&#8217;arrt. 328 c.p., e cioè dell&#8217;indifferibilità e urgenza dell&#8217;atto da adottarsi  nè, tanto meno, ricorrevano le cd. ragioni di giustizia (e cioè un provvedimento da eseguire per ordine dell&#8217;Autorità Giudiziaria o dui Pubblica Sicurezza).  Quello che sarebbe stato omesso era sussumibile, in definitiva, nell&#8217;alveo di atti non indifferibili ma rientranti nell&#8217;alveo della discrezionalità amministrativa, la cui omissione non determina nocumento per ordine pubblico, igiene e sicurezza.</p>



<p>Qui la sentenza per esteso.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/12/1045-25-1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di 1045-25 (1)."></object><a id="wp-block-file--media-6e18eefb-f759-42e2-a420-ee2fcde4285b" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/12/1045-25-1.pdf">1045-25 (1)</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/12/1045-25-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-6e18eefb-f759-42e2-a420-ee2fcde4285b">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/sul-reato-p-e-p-dallart-328-c-p-e-le-ragioni-di-giustizia/">Sul reato p. e p. dall’art. 328 c.p. e le “ragioni di giustizia”</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla Nullità del Contratto di Conto Corrente per Mancanza di Forma Scritta: Banca condannata a restituire 180 mila euro.</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sulla-nullita-del-contratto-bancario-per-mancanza-di-forma-scritta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale Vassallo in una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l&#8217;accertamento negativo del credito derivante da rapporti di conto corrente con una Banca, con condanna di quest&#8217;ultima alla restituzione di circa 180 mila euro per interessi e spese non dovute! Il Tribunale, con sentenza n. 4469/2025, in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante successo dello Studio Legale Vassallo in una controversia pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l&#8217;accertamento negativo del credito derivante da rapporti di conto corrente con una Banca, con condanna di quest&#8217;ultima alla restituzione di circa 180 mila euro per interessi e spese non dovute!</p>



<p>Il Tribunale, con sentenza n. 4469/2025, in particolare, accogliendo le eccezioni sollevate dallo Studio Legale circa la mancanza di forma scritta del Contratto in violazione dell&#8217;art. 117 TUB nonchè in ordine all&#8217;addebito di spese e interesse giammai convenuti, ha statuito: &#8220;<em>Dalla documentazione depositata non emerge la documentazione contrattuale. Parte attrice deduce la violazione dell’art. 117 TUB. A fronte di tale rilievo la banca convenuta si è limitata a dedurre la mancata attivazione del rimedio ex art. 119 TUB senza provvedere a depositare la documentazione contrattuale. Dunque, deve ritenersi, che il rapporto è sorto in forma orale</em> .<br><br>L’art. 117 TUB prevede: “ I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”: nel caso di specie, atteso che non vi è prova agli atti della stipulazione in forma scritta degli interessi a carico del correntista, il Tribunale ha accertato il mancato rispetto della forma scritta di cui all&#8217;art. 1284, ultimo comma, c.c. quindi la illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale. Invero, il Consulente Tecnico contabile, nominato dal Tribunale, ha provveduto a ricalcolare il saldo dei conti correnti eliminando tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione semplice e calcolando sulle<br>somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dal primo estratto conto disponibile, rideterminando, in favore del correntista, il saldo precedentemente a debito di quest&#8217;ultimo.</p>



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			</item>
		<item>
		<title>Successo presso Corte di Appello di Milano</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/successo-presso-corte-di-appello-di-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[art. 28 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[eccezione]]></category>
		<category><![CDATA[foro esclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[incompetenza per territorio]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Appello di Milano ha accolto l&#8217;impugnazione proposta da una Società immobiliare, Cliente dello Studio Legale, nei confronti di una società di somministrazione di energia elettrica, ritenendo fondata l&#8217;eccezione di incompetenza per territorio non accolta dal Giudice di prime cure. In particolare, il Collegio meneghino ha accolto la ricostruzione dell&#8217;appellante, secondo cui le [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Appello di Milano ha accolto l&#8217;impugnazione proposta da una Società immobiliare, Cliente dello Studio Legale, nei confronti di una società di somministrazione di energia elettrica, ritenendo fondata l&#8217;eccezione di incompetenza per territorio non accolta dal Giudice di prime cure.</p>



<p>In particolare, il Collegio meneghino ha accolto la ricostruzione dell&#8217;appellante, secondo cui le Parti avevano stipulato una clausola derogatoria della competenza, ritenendo esclusivamente competente il Foro di Napoli.</p>



<p>Qui la sentenza:</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/10/20251001080615716.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di 20251001080615716."></object><a id="wp-block-file--media-c57c8c7d-0fad-4386-9463-204d57068dc1" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/10/20251001080615716.pdf">20251001080615716</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/10/20251001080615716.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-c57c8c7d-0fad-4386-9463-204d57068dc1">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/successo-presso-corte-di-appello-di-milano/">Successo presso Corte di Appello di Milano</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancora un Successo in materia Bancaria</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/ancora-un-successo-in-materia-bancaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bancario]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante pronuncia a favore di una società propria assistita dinanzi al Tribunale di Salerno. In particolare, come si evince nella sentenza allegata, la Banca convenuta aveva applicato commissioni di massimo scoperto (cfr. &#8220;la c.m.s. era stata originariamente determinata solo nel suo ammontarepercentuale e senza specificazione delle sue modalità di calcolo&#8220;) [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale Vassallo ottiene un&#8217;importante pronuncia a favore di una società propria assistita dinanzi al Tribunale di Salerno.</p>



<p>In particolare, come si evince nella sentenza allegata, la Banca convenuta aveva applicato commissioni di massimo scoperto (cfr. &#8220;<em>la c.m.s. era stata originariamente determinata solo nel suo ammontare<br>percentuale e senza specificazione delle sue modalità di calcolo</em>&#8220;) nonchè variato i tassi di interesse in maniera illegittima, in violazione dell&#8217;art. 118 TUB (cfr. &#8220;<em>nonostante i costanti riferimenti alle modifiche contrattuali ex art 118 TUB nei contratti di affidamento susseguitisi nel tempo, nella documentazione complessivamente depositata non si ritrovano comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali approvate per iscritto e nel rispetto del preavviso di due mesi</em>&#8220;).</p>



<p>La Cliente, pertanto, ha ottenuto, grazie all&#8217;operato dello Studio Legale e dei propri consulenti tecnici, la rideterminazione del saldo che, da originariamente debitore, è diventato a credito in favore del Correntista.</p>



<p>Qui la sentenza per esteso </p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-36202025-pubbl.-il-15092025-1-1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di Sentenza n. 36202025 pubbl. il 15092025 (1) (1)."></object><a id="wp-block-file--media-8693787a-e08b-4fea-b355-f7946a7c1bf6" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-36202025-pubbl.-il-15092025-1-1.pdf">Sentenza n. 36202025 pubbl. il 15092025 (1) (1)</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/09/Sentenza-n.-36202025-pubbl.-il-15092025-1-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-8693787a-e08b-4fea-b355-f7946a7c1bf6">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/ancora-un-successo-in-materia-bancaria/">Ancora un Successo in materia Bancaria</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Addebiti Illegittimi al Correntista: Corte di Appello di Napoli accoglie la domanda proposta dallo Studio Legale Vassallo</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/addebiti-illegittimi-al-correntista-corte-di-appello-di-napoli-accoglie-la-domanda-proposta-dallo-studio-legale-vassallo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[benvento]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[tassi soglia]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, a seguito di impugnazione, proposta dallo Studio Legale Vassallo, a provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento in materia di rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, sancendo l&#8217;illegittimità degli addebiti contestati dall&#8217;appellante. In particolare, lo Studio Legale Vassallo censurava l’errore del primo giudice laddove, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, a seguito di impugnazione, proposta dallo Studio Legale Vassallo, a provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento in materia di rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, sancendo l&#8217;illegittimità degli addebiti contestati dall&#8217;appellante.</p>



<p>In particolare, lo Studio Legale Vassallo censurava l’errore del primo giudice laddove, nonostante la CTU avesse rilevato il superamento del tasso soglia antiusura per ben tredici trimestri, non aveva tenuto conto delle conseguenze di tali violazioni e non avrebbe dunque espunto dal calcolo quanto risultante illegittimamente addebitato dalla banca in tali trimestri per detti interessi usurari non dovuti, pari ad € 3.827,12, ovvero non avrebbe compensato tale credito con la eventuale maggior somma dovuta dalla società correntista.</p>



<p>Secondo il Collegio Napoletanto, pertanto: &#8220;a<em>ncorché trattasi di sforamento successivo rispetto alla data di conclusione del contratto, per cui non può operare la nullità di cui all’art. 1815 cc per la quale occorre avere riguardo ai tassi soglia in vigore al momento della stipulazione, comunque detti interessi passivi sono stati applicati in tali successivi trimestri in violazione di legge, ovvero in eccesso rispetto al tasso soglia di legge vigente con riferimento a ciascuno di detti trimestri, e ciò costituisce in ogni caso un indebito con conseguente diritto del correntista alla ripetizione dei medesimi, ammontanti complessivamente per tali trimestri ad € 3.827,12 , cifra indicata nell’atto di appello, non contestata nella sua quantificazione da controparte e comunque risultante dalla stessa CTU. Pertanto, tale somma va riconosciuta ed accreditata alla società correntista a titolo di restituzione di indebito</em>&#8220;.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250430151235085.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di qui la sentenza."></object><a id="wp-block-file--media-ba7e89c7-04b1-474c-ac70-941094a7e641" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250430151235085.pdf">qui la sentenza</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250430151235085.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-ba7e89c7-04b1-474c-ac70-941094a7e641">Download</a></div>



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		<item>
		<title>Lottizzazione Abusiva e Confisca</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/lottizzazione-abusiva-e-confisca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 16:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[assoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[cedu]]></category>
		<category><![CDATA[confisca]]></category>
		<category><![CDATA[fatto non sussiste]]></category>
		<category><![CDATA[lottizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>
		<category><![CDATA[sporporzione]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Interessante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno (Presidente dott. Rulli) in un procedimento penale che ha visto coinvolto, quale imputato, l&#8217;amministratore di una persona giuridica difesa dallo Studio Legale Vassallo. In particolare, all&#8217;esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Salerno aveva condannato sia il committente, difeso dallo Studio Legale Vassallo, che [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno (<em>Presidente dott. Rulli</em>) in un procedimento penale che ha visto coinvolto, quale imputato, l&#8217;amministratore di una persona giuridica difesa dallo Studio Legale Vassallo.</p>



<p>In particolare, all&#8217;esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Salerno aveva condannato sia il committente, difeso dallo Studio Legale Vassallo, che il progettista, per il reato di falso ideologico, p. e p. dall&#8217;art. 481 c.p., per aver effettuato un intervento di lottizzazione abusiva, destinando ad esigenze produttive un&#8217;area viceversa individuata quale area turistico &#8211; ricettiva. Inoltre, pur avendo dichiarato prescritto il reato di abuso edilizio, il Giudice di primo grado disponeva la confisca dei beni oggetto di lottizzazione, ai sensi dell&#8217;art. 44 DPR 380/01.</p>



<p>Nel corso del Giudizio di secondo grado, lo Studio Legale Vassallo avanzava, preliminarmente, istanza di dissequestro al fine di ridurre in pristino i beni oggetto di presunta lottizzazione, al fine di vedersi revocata la misura della confisca, estremamente afflittiva e sproporzionata, richiamando la sentenza <strong>DEL 22 APRILE 2020, N. 12640</strong>, emessa dalla Corte di Cassazione, la quale affermava che <strong><u>LA EFFETTIVA E INTEGRALE ELIMINAZIONE DI TUTTE LE OPERE ESEGUITE</u>, NONCHÉ DEI PREGRESSI FRAZIONAMENTI</strong>, <strong><u>SE DIMOSTRATA IN GIUDIZIO ED ACCERTATA IN FATTO DAL GIUDICE DEL MERITO</u>, <u>RENDE SUPERFLUA LA CONFISCA</u></strong>: CIÒ PERCHÉ LA CONFISCA APPARE MISURA SPROPORZIONATA ALLA LUCE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ DI CUI ALL&#8217;ART. 1 DEL PROT. N. 1, COME INTERPRETATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE EDU DEL 28 GIUGNO 2018, n. 1828/06 G.I.E.M. S.R.L. CONTRO ITALIA.</p>



<p>Pertanto, la Corte accoglieva l&#8217;istanza sopra indicata, ritenendola meritevole e, successivamente, proprio in ragione della riduzione in pristino effettuata dall&#8217;imputato, in sede di discussione anche il PG chiedeva revocarsi la misura della confisca.</p>



<p>All&#8217;esito della Camera di Consiglio, la Corte di Appello di Salerno, accogliendo le richieste degli imputati, non solo revocava la misura della confisca, bensì accoglieva integralmente l&#8217;impugnazione, assolvendo gli stessi perché il fatto non sussiste, avendo gli stessi dato contezza, nel merito, che alcun intervento di lottizzazione abusiva fosse stato effettuato e che, inoltre, il reato contestato di falso ideologico atteneva al momento anteriore dell&#8217;attestazione del progetto mentre, di fatto, i presunti reati di abuso edilizi contestati erano stati effettuati in un momento successivo, e cioè nel corso dell&#8217;esecuzione delle opere.</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250429145016533.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di Dispositivo."></object><a id="wp-block-file--media-80d391f0-46ac-41be-a095-94b691899312" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250429145016533.pdf">Dispositivo</a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/04/20250429145016533.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-80d391f0-46ac-41be-a095-94b691899312">Download</a></div>



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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;Esclusione dal periodo di Comporto dei giorni fruiti come congedo straordinario e ricovero Ospedaliero</title>
		<link>https://www.studiolegalevassallo.it/sullesclusione-dal-periodo-di-comporto-dei-giorni-fruiti-come-congedo-straordinario-e-ricovero-ospedaliero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vassallo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 15:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ordinanze e Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mazzocca]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[ricovero ospedaliero]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Importante successo raggiunto dallo Studio Legale dinanzi al Giudice del Lavoro di Napoli: lo Studio ha patrocinato gli interessi di una lavoratrice nei confronti del proprio datore di lavoro, il quale aveva inopinatamente conteggiato e qualificato le assenze della stessa come malattia sic et simpliciter, tali da superare il periodo di comporto e, quindi, legittimare [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Importante successo raggiunto dallo Studio Legale dinanzi al Giudice del Lavoro di Napoli:  lo Studio ha patrocinato gli interessi di una lavoratrice nei confronti del proprio datore di lavoro, il quale aveva inopinatamente conteggiato e qualificato le assenze della stessa come malattia sic et simpliciter, tali da superare il periodo di comporto e, quindi, legittimare il licenziamento della dipendente.</p>



<p>A sostegno del ricorso, lo Studio Legale deduceva che le assenze avrebbero dovuto essere correttamente qualificate come malattia da ricovero ospedaliero, ai sensi e per gli effetti di cui  all’art. 17, comma 3 bis, D. L. 221/2021 convertito dalla legge n.11/2022 e non già come malattia ordinaria, trattandosi di soggetto fragile in quanto immunodepressa e non potendo rendere la prestazione sul luogo di lavoro né , per le mansioni svolte potendo prestarla in smart working .<br>Il Giudice napoletano, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, nella sentenza n. 2143/2025 pubbl. il 19/03/2025<br>RG n. 13942/2022, ha ritenuto nel caso di specie applicabile l&#8217;<strong>art. 26 d.l. 18/2020</strong>, rubricato &#8220;Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato&#8221; che  ha disposto che &#8220;<em>1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto</em>&#8220;, riconoscendo e accogliendo integralmente le pretese avanzate dalla lavoratrice.</p>



<p>Qui la sentenza </p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/03/20250320144545202.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di sentenza ."></object><a id="wp-block-file--media-f1759f85-5231-45bc-b9ab-3519e2ce82e1" href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/03/20250320144545202.pdf">sentenza </a><a href="https://www.studiolegalevassallo.it/wp-content/uploads/2025/03/20250320144545202.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-f1759f85-5231-45bc-b9ab-3519e2ce82e1">Download</a></div>The post <a href="https://www.studiolegalevassallo.it/sullesclusione-dal-periodo-di-comporto-dei-giorni-fruiti-come-congedo-straordinario-e-ricovero-ospedaliero/">Sull’Esclusione dal periodo di Comporto dei giorni fruiti come congedo straordinario e ricovero Ospedaliero</a> first appeared on <a href="https://www.studiolegalevassallo.it">Studio Legale Vassallo</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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